Indennizzo tra le 2,5 e le 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per i contenziosi in corso e nullità del contratto per i contenziosi futuri. Questa la nuova disposizione di legge, sulla base della norma anti-precari inserita nel maxiemendamento alla manovra, approvato dalla Camera (dopo l'ok a un emendamento all'articolo 21 del decreto Tremonti), ora all'esame del Senato.
Ecco il testo del nuovo articolo 4bis relativo all'"indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine", al decreto legislativo del 6 settembre 2001, n.368. "In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4", che riguardano causali e proroghe, "il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto". A questo è stato inoltre aggiunto: "Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368... si applicano solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". La norma definisce anche l'ambito per i contenziosi futuri, prevedendo, in sintesi, che "sui casi 1, 2 e 4, salvo che per i giudizi in corso", si applica l'articolo del codice civile 1419 sulla nullità dei contratti. (Da Repubblica, 27 luglio 2008)
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