Sono lavoratori a domicilio coloro che, con vincolo di subordinazione, eseguono nel proprio domicilio, o in un locale di cui abbiano disponibilità, anche con l'aiuto accessorio dei familiari conviventi o a carico, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per tramite di terzi.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per le attività per le quali vengono utilizzate sostanze tossiche o nocive per la salute e l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
Come funziona
Il datore di lavoro che intende commissionare lavoro a domicilio è tenuto per legge ad iscriversi in un apposito "registro dei committenti", presso l'Ufficio provinciale del lavoro. Non è ammesso l'affidamento di lavoro a domicilio quando la richiesta venga fatta a seguito di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori dipendenti in materia di assicurazioni sociali e di assegni al nucleo familiare (fatta eccezione per quelle in materia di integrazione salariale).
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro, deve essere munito di uno speciale libretto di controllo, fornito dal datore di lavoro, contenente:
- la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore - la descrizione del lavoro da eseguire - la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati - l'indicazione della misura della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute
Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, se questi gli affida una quantità di lavoro in grado di procurare al lavoratore una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro, secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di categoria.
Normativa di riferimento
Legge 877/1973 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio)
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