E' un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si differenzia dal rapporto di lavoro a tempo pieno solo per la riduzione dell'orario di lavoro: il lavoratore part-time deve rispettare tutte le norme relative al contratto di lavoro e il datore di lavoro deve riconoscergli tutti i diritti che gli spettano per contratto.
La trasformazione del rapporto, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deve essere consensuale. La nuova disciplina prevede la possibilità di apporre clausole flessibili ai contratti part-time a termine.
Come funziona
Il rapporto di lavoro part-time nasce da un accordo tra azienda e lavoratore. Tale accordo può avvenire al momento dell'assunzione o durante il rapporto di lavoro, per ridurre l'orario di lavoro inizialmente a tempo pieno.
Ai lavoratori part-time si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, e la retribuzione a cui hanno diritto è la stessa dei lavoratori a tempo pieno di pari inquadramento, ridotta però in relazione all'orario di lavoro.
Il part-time, inteso come prestazione caratterizzata da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto all'orario a tempo pieno, può assumere diverse articolazioni:
- part-time orizzontale: il lavoratore presta la propria attività con una riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, prevista in relazione all'orario normale di lavoro per tutti i giorni della settimana
- part-time verticale: il lavoratore presta la propria attività a orario pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana o del mese, per cui in altri giorni non lavora (ad esempio: 8 ore al giorno di lavoro per tre giorni alla settimana, oppure 8 ore di lavoro solo il sabato e la domenica, oppure 8 ore al giorno solo per le prime due settimane di ciascun mese)
- part-time misto: la prestazione lavorativa è caratterizzata da una riduzione del normale orario giornaliero, ma con punte verticali in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno
Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e contenere la precisa indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno.
Cosa cambia con la riforma
Rispetto alla precedente disciplina, il Dlgs 276/2003 prevede maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, lavoro straordinario e per la stipulazione di clausole flessibili o elastiche. I contratti collettivi devono stabilire i limiti, le causali (per il lavoro supplementare), le condizioni e modalità (per il lavoro elastico e flessibile) e le sanzioni legati al ricorso al lavoro supplementare, elastico e flessibile. In ogni caso:
- lavoro supplementare: è prestato oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro part-time orizzontale (anche a tempo determinato), ma entro il limite del tempo pieno; quando il tempo pieno non sia stato raggiunto è ammissibile anche nel part-time verticale o misto. Non è più necessario rispettare il limite massimo del 10% delle ore lavorate e in caso di superamento dei limiti è stata abolita la sanzione legale della maggiorazione del 50%. In attesa che i contratti collettivi stabiliscano altri limiti massimi, è necessario il consenso del lavoratore. La mancanza del consenso non costituisce mai un giustificato motivo di licenziamento. I contratti collettivi stabiliscono anche il trattamento economico per le ore di lavoro supplementare
- lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full time. È ammissibile solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto anche a tempo determinato - lavoro elastico: è prestato per periodi di tempo maggiori rispetto a quelli definiti nel contratto di lavoro part-time verticale o misto a seguito della stipulazione di clausole elastiche
- lavoro flessibile: è prestato in periodi di tempo diversi rispetto a quelli fissati nel contatto di lavoro part-time di tutte e tre le tipologie a seguito della stipulazione di clausole flessibili. Il lavoro a turni non integra una clausola flessibile.
Tra le altre novità introdotte dalla riforma:
- il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso strutture produttive ubicate nel medesimo ambito comunale, adibite alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti
- non sussiste più l'obbligo per il datore di lavoro di inviare alla Direzione provinciale del lavoro entro i trenta giorni successivi alla stipula copia del contratto di assunzione a tempo parziale, e decade quindi anche la sanzione amministrativa per il ritardato invio, che scattava dopo la scadenza del termine massimo
Normativa di riferimento
Legge 196/1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) DLgs 61/2000 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dallo Unice, dal Ceep e dalla Ces) Legge 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) DLgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30) Circolare n. 9 del 18 marzo 2004
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