europass

Contratto a termine

contratto

Si tratta di un rapporto di lavoro che prevede, per contratto, un termine finale di durata.
La legge consente di apporre un termine di durata al contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Infatti, in base al Dlgs 368/2001 può essere utilizzato per sostituire lavoratori o lavoratrici assenti con diritto di conservazione del posto (ad esempio per maternità, malattia, infortunio, tirocini e periodi di studio autorizzati), per eseguire lavori stagionali (ad esempio nel settore agricolo) oppure servizi o opere di carattere straordinario e occasionale.

L'assunzione a termine deve risultare da un atto scritto, nel quale sono specificate le ragioni che l'hanno determinata (vedi sopra). In mancanza di atto scritto, il termine non ha alcun valore e il contratto si considera a tempo indeterminato. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.

Durata

Il contratto a termine può essere prorogato solo una volta, con il consenso del lavoratore, purché il contratto iniziale sia stato stipulato per un periodo inferiore a tre anni.
In questo caso e solo in questo caso, la durata del contratto, compresa la proroga, non potrà essere superiore a tre anni.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato, a partire dalla scadenza di questi termini.

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratta di due assunzioni a termine successive, ossia senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro, questo si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Il rapporto di lavoro che si basa su un contratto a tempo determinato può concludersi prima della scadenza nei seguenti casi:

- quando il datore di lavoro o il lavoratore recede dal contratto (in questo caso la parte che recede anticipatamente potrà essere tenuta al risarcimento dei danni nei confronti dell'altra)

-quando entrambi, di comune accordo, decidono di estinguere il contratto prima della scadenza

- quando vi è una giusta causa, cioè un evento che non rende più possibile la continuazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.

Obblighi e divieti

Il lavoratore a tempo determinato ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri lavoratori (diritto alle ferie, alla tredicesima mensilità e ad ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato).

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentativi, possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

E' vietato assumere lavoratori con contratto a termine:

- per sostituire altri lavoratori che esercitano il diritto di sciopero (a meno che non vi siano accordi sindacali che prevedano diversamente)
- in unità produttive in cui vi siano stati, nei sei mesi precedenti, licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni (salve limitate eccezioni)
- in unità produttive in cui vi siano lavoratori, adibiti alle stesse mansioni, che usufruiscono della cassa integrazione
- nelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi sulla sicurezza e la salute dei lavoratori

La disciplina del contratto a termine non può essere applicata: al contratto di apprendistato, al lavoro temporaneo, al contratto di formazione e lavoro e ai tirocini. Inoltre, non si applica a: dirigenti, manodopera assunta nei settori del turismo e dei servizi pubblici per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ai tre giorni, rapporti di lavoro a termine in agricoltura e in aziende che esercitano attività di esportazione, importazione e commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

Normativa di riferimento

DLgs 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES).