Si tratta di un rapporto di lavoro che prevede, per contratto, un termine finale di durata. La legge consente di apporre un termine di durata al contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Infatti, in base al Dlgs 368/2001 può essere utilizzato per sostituire lavoratori o lavoratrici assenti con diritto di conservazione del posto (ad esempio per maternità, malattia, infortunio, tirocini e periodi di studio autorizzati), per eseguire lavori stagionali (ad esempio nel settore agricolo) oppure servizi o opere di carattere straordinario e occasionale.
L'assunzione a termine deve risultare da un atto scritto, nel quale sono specificate le ragioni che l'hanno determinata (vedi sopra). In mancanza di atto scritto, il termine non ha alcun valore e il contratto si considera a tempo indeterminato. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.
Durata
Il contratto a termine può essere prorogato solo una volta, con il consenso del lavoratore, purché il contratto iniziale sia stato stipulato per un periodo inferiore a tre anni. In questo caso e solo in questo caso, la durata del contratto, compresa la proroga, non potrà essere superiore a tre anni.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato, a partire dalla scadenza di questi termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratta di due assunzioni a termine successive, ossia senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro, questo si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Il rapporto di lavoro che si basa su un contratto a tempo determinato può concludersi prima della scadenza nei seguenti casi:
- quando il datore di lavoro o il lavoratore recede dal contratto (in questo caso la parte che recede anticipatamente potrà essere tenuta al risarcimento dei danni nei confronti dell'altra)
-quando entrambi, di comune accordo, decidono di estinguere il contratto prima della scadenza
- quando vi è una giusta causa, cioè un evento che non rende più possibile la continuazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
Obblighi e divieti
Il lavoratore a tempo determinato ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri lavoratori (diritto alle ferie, alla tredicesima mensilità e ad ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato).
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentativi, possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
E' vietato assumere lavoratori con contratto a termine:
- per sostituire altri lavoratori che esercitano il diritto di sciopero (a meno che non vi siano accordi sindacali che prevedano diversamente) - in unità produttive in cui vi siano stati, nei sei mesi precedenti, licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni (salve limitate eccezioni) - in unità produttive in cui vi siano lavoratori, adibiti alle stesse mansioni, che usufruiscono della cassa integrazione - nelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
La disciplina del contratto a termine non può essere applicata: al contratto di apprendistato, al lavoro temporaneo, al contratto di formazione e lavoro e ai tirocini. Inoltre, non si applica a: dirigenti, manodopera assunta nei settori del turismo e dei servizi pubblici per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ai tre giorni, rapporti di lavoro a termine in agricoltura e in aziende che esercitano attività di esportazione, importazione e commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
Normativa di riferimento
DLgs 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES).
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