La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato (staff leasing) o a termine. La seconda forma sostituisce i "vecchi" contratti di lavoro interinale.Secondo l'art. 20 comma 1 del DLgs 276/2003, "il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad un altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato". I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono le Agenzie per il lavoro.
Il contratto
Il contratto di somministrazione di lavoro è quel contratto con cui l'impresa somministratrice mette a disposizione dell'impresa utilizzatrice uno o più lavoratori, a tempo determinato o indeterminato. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e specificare gli elementi previsti dall'art. 21, comma 1, del DLgs 276/2003, tra cui:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore - il numero dei lavoratori da somministrare - il caso o le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che legittimano il ricorso alla somministrazione - l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate - la data di inizio e la durata del contratto - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento - il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo.
La somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing)
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato esclusivamente dall'art. 20 comma 3 del DLgs 276/2003:
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico compresa la progettazione e manutenzione di reti internet ed extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativi, caricamento dati - servizi di pulizia, custodia, portineria - servizi, da o per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci - gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato - attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale - attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale - gestione di call-center nonché avvio di nuove iniziative nelle aree Obiettivo 1 - costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale), per l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa - in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro.
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, allo stesso trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità di disponibilità, la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 marzo 2004.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato (ex interinale)
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20, comma 4 del DLgs 276/2003). Ai contratti collettivi nazionali spetta l'individuazione "anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato". Al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni del DLgs 368/2001 relative al contratto a termine, "per quanto compatibili e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 5 commi 3 e 4" (art. 22, comma 2).
Con circolare n. 7 del 22 febbraio 2005 il Ministero del Welfare ha precisato che "l'utilizzatore può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione, ma in quest'ultimo caso il contratto di somministrazione può essere stipulato unicamente a tempo determinato. Questo significa che per il ricorso alla somministrazione di lavoro non è necessaria la qualifica di imprenditore. Inoltre, in alcuni casi il legislatore prevede particolari agevolazioni quando l'utilizzatore non sia imprenditore come nel caso di somministrazione di personale domestico per l'assistenza alla persona o al nucleo familiare. La circolare si sofferma anche dettagliatamente sulle cause di irregolarità o di nullità del contratto di somministrazione. In particolare il contratto di somministrazione è nulla quando:
- viene concluso in assenza di forma scritta - è sottoscritto con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore.
Inoltre, il contratto di somministrazione è irregolare, nei seguenti casi:
- se il contratto di somministrazione è concluso da un soggetto non autorizzato;
- se il ricorso alla somministrazione di lavoro interviene fuori dalle esigenze di cui all'articolo 20, comma 3, decreto legislativo n. 276/2003 (somministrazione a tempo indeterminato) ovvero fuori dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ex articolo 20, citato, comma 4 (somministrazione a tempo determinato);
- se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato interviene in violazione dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, inclusa ovviamente la specificazione della sezione dell'Albo cui l'Agenzia è iscritta;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione del numero dei lavoratori da somministrare ad esso relativi ovvero se nell'esecuzione del contratto i lavoratori in somministrazione sono in numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione specifica e puntuale della esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione intervenga per soddisfare una esigenza diversa da quella individuata nel contratto di somministrazione;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione della data di inizio e della durata prevista del contratto di somministrazione.
Normativa di riferimento
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 Marzo 2004 - Decreto legislativo 276/2003, artt. 20-28.
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