Il contratto di lavoro ripartito (job sharing) è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
(art. 41 comma 1 del DLgs 276/2003). E' pertanto un contratto assimilabile al part-time ma se ne differenzia perchè esiste un unico contratto di lavoro subordinato e non due distinti contratti part-time. Ciascun lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera prestazione. Il contratto deve avere forma scritta e deve contenere (art. 42):
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, che possono anche determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro o la modifica consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
Per poter certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati. Per quanto riguarda il trattamento economico, vige il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione. Il trattamento è comunque proporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente svolta. Ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali e delle relative contribuzioni, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo 276/2003, artt.41-45.
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