La collaborazione occasionale è un contratto d'opera tra un lavoratore autonomo e un committente che non presenta i requisiti della continuità e della coordinazione. L'art. 61 del DLgs 276/2003 introduce una definizione anche per le collaborazioni occasionali, identificate come rapporti di durata complessiva di non più di 30 giorni nel corso dell'anno solare per lo stesso committente e per un compenso non superiore ai 5.000 euro, sempre nell'anno solare.
Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve specifiche esigenze dell'azienda. Ulteriori precisazioni sulle collaborazioni occasionali vengono fornite dalla circolare 1/2004 del Ministero del Welfare, che precisa che si tratta di: "attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensì a quelli di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003"
Per compensi superiori ai 5.000 euro, infatti, le collaborazioni occasionali rientrano nella disciplina del lavoro a progetto. Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve specifiche esigenze dell'azienda.
Contratto
La forma scritta non è obbligatoria. In ogni caso sarebbe opportuno richiederla per definire almeno: la durata della prestazione (in giornate lavorative), il compenso netto e le modalità di recesso.
Aspetti fiscali
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. E' attualmente in discussione l'ipotesi di estendere i versamenti previdenziali previsti per le collaborazioni coordinate e continuative anche alle collaborazioni occasionali.
Aspetti contributivi
L'obbligo contributivo per i lavoratori occasionali scatta solo sul reddito che eccede il limite di 5mila euro. Non sono dovuti i contributi sui compensi occasionali maturati nel 2003 e corrisposti successivamente al 1° gennaio 2004, come precisato dalla circolare 103 del 6 luglio dell'Inps, che definisce l'ambito di applicazione dell'obbligo contributivo per i lavoratori occasionali introdotto dall'articolo 44 della legge 326/2003. Il limite di 5mila euro va verificato in relazione alla sommatoria dei redditi percepiti nel periodo di imposta (1° gennaio-31 dicembre) a titolo di lavoro autonomo occasionale, anche se da una pluralità di committenti. Ne consegue che, superato l'importo esente, il contributo è dovuto solo sull'eccedenza. In considerazione del fatto che la situazione reddituale complessiva riferibile all'attività di lavoro autonomo occasionale può essere conosciuta solo dal lavoratore, l'Inps fa presente che sarà quest'ultimo che dovrà informare i committenti circa l'obbligo di applicare il contributo previdenziale per l'avvenuto superamento del tetto di esenzione.
In attesa di ulteriori precisazioni da parte del Ministero del Welfare si può ritenere che il lavoratore non è obbligato a comunicare al committente l'importo del proprio reddito, ma soltanto quello del superamento del limite dei 5.000 euro. Questa precisazione si rende necessaria in quanto, dall'entrata in vigore della legge 326/2003, molti committenti hanno richiesto ai lavoratori autonomi di dichiarare per iscritto il reddito percepito (in alcuni casi anche se inferiore ai 5.000 euro). Per fare chiarezza comunque si attende un intervento dell'Inps o del Ministero del Welfare che dovranno precisare quali sono le richieste legittime da parte dei committenti.
Normativa di riferimento
- Legge 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) - DLgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30) - Circolare 1/2004.
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