In calce ad ogni curriculum, sia normale sia europeo, è obbligatorio inserire i riferimenti di legge per la tutela della Privacy.
Per trattamento dei dati personali, secondo il vigente Codice della privacy (art. 4 D.Lgs. 196/03), si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Rispetto alla definizione accolta dalla previgente L. 675/96, è stato precisato espressamente che nella nozione di trattamento devono essere fatte rientrare anche le operazioni relative a dati non registrati in una banca dati.
Il titolo III della parte I del D.Lgs. 196/03 detta le regole generali per il trattamento dei dati, distinguendo tra regole per tutti i trattamenti (capo I), regole ulteriori per i soggetti pubblici (capo II), regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici (capo III).
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